Apprendistato
E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forma scritta, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Nel decreto legislativo 14 settembre 2011 , n. 167 (Testo Unico sull’apprendistato) sono indicati tre tipi di apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionali, che può essere stipulato per tre o quattro anni con soggetti dai 15 fino ai 25 anni di età;
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, dedicato ai giovani fra i 18 e i 29 anni, dalla durata di tre o cinque anni
- Apprendistato di alta formazione e ricerca, stipulabile con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, la cui durata è rimessa alle Regioni.
Per chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n.226, il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionali può essere stipulato a partire dai 17 anni.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è inoltre possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità.
Il contratto prevede un regime di incentivazione con sgravi contributivi e la possibilità di inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori di retribuzione o, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale rispetto all’anzianità di servizio.
E' prevista la possibilità di recesso con preavviso.
Il contratto richiede l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’assicurazioni contro le malattie, l’assicurazione contro invalidità e vecchiaia, maternità, assegno familiare.
Nuovi incentivi
Nella Legge di stabilità 2012 sono state introdotte alcune novità che riguardano sgravi contributivi e formazione. Per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 (come stabilito dall’articolo 22 comma 1 della Legge), è riconosciuto ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.