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Tempo determinato

Il lavoro a tempo determinato consiste in un rapporto di lavoro dipendente in cui il datore di lavoro e il lavoratore fissano una data di inizio e una data di fine del rapporto di lavoro (ad esempio 6 mesi, 12 mesi ecc).

La legge dedica al lavoro a tempo determinato un insieme di regolamenti normativi e di limitazioni. In passato il lavoro a tempo determinato era considerato una tipologia di lavoro residuale e talvolta visto con sfavore dallo stesso Legislatore, secondo cui il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo particolari eccezioni. Nel 2001 (D.Lgs. n.368 del 6/9/2001) il rapporto di lavoro a tempo determinato è stato disciplinato sulla base delle sue specificità, consentendo il ricorso a questa modalità di assunzione purchè fossero rispettate alcune condizioni e limiti previsti dalla Legge, ad esempio che il contratto fosse siglato solo in presenza di una valida giustificazione e  convertito a tempo indeterminato ove proseguisse per un certo periodo dopo la scadenza, imponendo quindi una specifica pausa tra la sua scadenza e la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato.

La recente riforma delle norme sul mercato del lavoro introdotta con la Legge 92/2012 ha previsto una parziale liberalizzazione al contratto a tempo determinato prevedendo la stipula anche svincolata dall’obbligo di motivazione, ma allo stesso tempo,  ha previsto intervalli di maggiore durata nell’ipotesi di successione di contratti e un incremento del costo contributivo, con la prospettiva di una parziale restituzione al datore di lavoro in caso di stabilizzazione del rapporto.

Rispetto alla motivazione del ricorso al tempo determinato, è oggi possibile stipulare il contratto senza l’obbligo di motivazione alcuna, purché si tratti della prima stipulazione e il contratto non abbia durata superiore ai 12 mesi  (regola  applicabile anche in caso di  prima missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine).

Riguardo alla  prosecuzione del rapporto di lavoro alla scadenza del termine, essa non può superare i 30 giorni nei contratti di durata inferiore a 6 mesi e i 50 giorni nei contratti di durata superiore a 6 mesi. Gli intervalli obbligatori da rispettare in caso di successive assunzioni a termine sono di 60 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e di  90 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi. resta ferma la regola che il mancato rispetto degli intervalli temporali obbligatori determini  il riconoscimento della natura del contratto come rapporto a tempo indeterminato.

Allo scopo  di disincentivare l’assunzione di lavoratori a termine o la mancata conferma alla scadenza del contratto, la riforma dispone che, in caso di assunzione a tempo determinato, a partire dal 1 gennaio 2013, sia dovuto un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionalepotrà essere  restituito in caso di stabilizzazione del rapporto.

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Campania al lavoro Minimi Termini Per contrastare la precarietà dei lavoratori atipici, la Regione Campania promuove "Minimi Termini", un sistema di incentivi rivolto alle imprese e finalizzato a sostenere la stabilizzazione e quindi l'assunzione degli occupati con contratti flessibili.