Tempo determinato
Il lavoro a tempo determinato consiste in un rapporto di lavoro dipendente in cui il datore di lavoro e il lavoratore fissano una data di inizio e una data di fine del rapporto di lavoro (ad esempio 6 mesi, 12 mesi ecc).
La legge dedica al lavoro a tempo determinato un insieme di regolamenti normativi e di limitazioni. In passato il lavoro a tempo determinato era considerato una tipologia di lavoro residuale e talvolta visto con sfavore dallo stesso Legislatore, secondo cui il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo particolari eccezioni. Nel 2001 (D.Lgs. n.368 del 6/9/2001) il rapporto di lavoro a tempo determinato è stato disciplinato sulla base delle sue specificità, consentendo il ricorso a questa modalità di assunzione purchè fossero rispettate alcune condizioni e limiti previsti dalla Legge, ad esempio che il contratto fosse siglato solo in presenza di una valida giustificazione e convertito a tempo indeterminato ove proseguisse per un certo periodo dopo la scadenza, imponendo quindi una specifica pausa tra la sua scadenza e la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato.
La recente riforma delle norme sul mercato del lavoro introdotta con la Legge 92/2012 ha previsto una parziale liberalizzazione al contratto a tempo determinato prevedendo la stipula anche svincolata dall’obbligo di motivazione, ma allo stesso tempo, ha previsto intervalli di maggiore durata nell’ipotesi di successione di contratti e un incremento del costo contributivo, con la prospettiva di una parziale restituzione al datore di lavoro in caso di stabilizzazione del rapporto.
Rispetto alla motivazione del ricorso al tempo determinato, è oggi possibile stipulare il contratto senza l’obbligo di motivazione alcuna, purché si tratti della prima stipulazione e il contratto non abbia durata superiore ai 12 mesi (regola applicabile anche in caso di prima missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine).
Riguardo alla prosecuzione del rapporto di lavoro alla scadenza del termine, essa non può superare i 30 giorni nei contratti di durata inferiore a 6 mesi e i 50 giorni nei contratti di durata superiore a 6 mesi. Gli intervalli obbligatori da rispettare in caso di successive assunzioni a termine sono di 60 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e di 90 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi. resta ferma la regola che il mancato rispetto degli intervalli temporali obbligatori determini il riconoscimento della natura del contratto come rapporto a tempo indeterminato.
Allo scopo di disincentivare l’assunzione di lavoratori a termine o la mancata conferma alla scadenza del contratto, la riforma dispone che, in caso di assunzione a tempo determinato, a partire dal 1 gennaio 2013, sia dovuto un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionalepotrà essere restituito in caso di stabilizzazione del rapporto.
Segui gli approfondimenti sul sito istituzionale dell'Inps
Minimi Termini
Per contrastare la precarietà dei lavoratori atipici, la Regione Campania promuove "Minimi Termini", un sistema di incentivi rivolto alle imprese e finalizzato a sostenere la stabilizzazione e quindi l'assunzione degli occupati con contratti flessibili.