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Diversamente abili

Le definizioni e i criteri utilizzati per determinare una disabilità attualmente sono fissati nelle legislazioni nazionali e variano a seconda degli Stati membri. Non esiste, infatti, a livello internazionale, un'univoca definizione del termine, anche se un riferimento comune può essere rintracciato nella Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006, e nell’ International Classification of Functioning proposta dalla Orgaizzazione Mondiale della Sanità. In queste classificazioni i fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in considerazione, ma si considera anche l'interazione sociale. L'approccio diventa, così, multiprospettico: biologico, personale, sociale.

L'azione comunitaria è principalmente incentrata sul riconoscimento e sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in particolare promuovendo ed incentivando l’eliminazione del le barriere ambientali, tecniche e giuridiche che si frappongono all'effettiva partecipazione delle persone con disabilità a un'economia e a una società basate sulla conoscenza.

L'Italia ha recepito la Convenzione dell'Onu con legge ordinaria numero 18 del 3 marzo 2009. Con la ratifica si è dato anche il via libera al progetto d'istituzione di un osservatorio sulla disabilità presieduto dal ministro del lavoro e composto da 40 membri e che coinvolge sia i molti osservatori diffusi a livello regionale, sia le associazioni di disabili, sia anche le rappresentanze sindacali, che oltre a promuovere la Convenzione, ha il compito di promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino le condizioni delle persone con disabilità, al fine sia di predisporre una relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, sia di predisporre un programma biennale di promozione dei diritti e di integrazione sociale.

La normativa nazionale in materia di diritti dei diversamente abili è disponibile sul sito del Dipartimento delle Pari Opportunità