Organi di indirizzo politico-amministrativo
In applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. a, del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n.33
Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati., tra gli altri i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze.
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
In applicazione dell'art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Obbligo a carico della Pubblica Amministrazione di pubblicare le informazione ed i dati contenuti nell'art. 14 del su citato decreto legislativo. La violazione degli obblighi di pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
In applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
Articolazione degli uffici
In applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
- Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione
Telefono e posta elettronica
In applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.