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La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

La cassa integrazione è ordinaria quando la sospensione o riduzione dell’attività aziendale dipende da eventi temporanei e transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori (es.: mancanza di commesse).
Lo scopo è anche quello di mantenere presso le aziende le maestranze già specializzate e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo della manodopera momentaneamente non utilizzata che può essere riammessa al lavoro, una volta superato il periodo di crisi.
L’intervento ordinario è rivolto alle aziende industriali non edili (Gestione ordinaria Legge n. 164 del 20/5/1975) ed alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia (Gestione edilizia – Legge n. 77 del 3/2/1963 e successive modifiche – circ. n. 51306 G.S. del 19/2/1964 e Legge n. 427 del 6/8/1975).
La CIG è straordinaria quando l’azienda subisce processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale o sia assoggettata a procedure concorsuali.
A chi spetta:
AZIENDE
• Aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
• Cooperative di produzione e lavoro;
• Industrie boschive, forestali e del tabacco;
• Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di
• prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
• Aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
• Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
• Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
• Imprese addette all’armamento ferroviario.
LAVORATORI
Operai, intermedi, impiegati e quadri dal 11/8/1991 ai sensi della L. n. 223/1991, art. 14, co. 2, lavoratori assunti con C.F.L. (contratti di formazione lavoro, ora contratti di inserimento) o con C.d.S. (contratti di solidarietà) ai sensi della Legge n. 863 del 19/12/1984, purché assunti con qualifiche che possano fruire dei relativi interventi (circ.n. 854 GS del 27/3/1986), lavoratori part time, lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale. Un discorso a parte merita la nuova tipologia di contratti, introdotta dal D.lgv n. 276 del 10/9/2003 (c.d. Riforma Biagi), che ha esplicato effetti diversi in materia di prestazioni a sostegno del reddito, illustrati dalla circ. n. 41 del 13 marzo 2006. Pertanto, possono usufruire dell'integrazione salariale i seguenti lavoratori:
• lavoratori intermittenti che abbiano risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali;
• lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale. L'integrazione salariale spetta ai lavoratori in base alla ripartizione dell'orario di lavoro;
• lavoratori assunti con contratto di inserimento, ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia) in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro (circ. n. 854 G.S./71 del 27/3/1986).
DURATA
L’integrazione salariale è corrisposta sino ad un massimo di 13 settimane consecutive (intese come periodo che va dal lunedì al sabato), riferite alla singola unità produttiva operante nell’ambito dell’azienda. In casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane (art. 6 della L. n. 164/1975).
Ai fini della concessione delle proroghe trimestrali non è necessaria la ripresa dell'attività lavorativa tra una richiesta e l'altra (Msg.n.006990 del 27.03.2009), mentre è espressamente previsto dall'art. 6, comma 3 della L. n. 164/1975 che tra la fine di un periodo ininterrotto di 52 settimane ed una nuova richiesta di CIGO, devono intercorrere 52 settimane di effettiva ripresa lavorativa.
In caso di fruizione del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile sarà di 52 settimane nel biennio mobile.
Ai fini del computo del biennio, per ogni domanda di intervento si considera la prima settimana oggetto di CIGO (da comprendere nel biennio, cosiddetto mobile) e, a ritroso si conteggiano le 103 settimane precedenti. Se, in tale arco temporale, sono già state utilizzate 52 settimane, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto (circ. n. 84 del 29/4/1988).

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Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in Deroga

La cassa integrazione in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni (circ. n. 75 del 26 maggio 2009).
A chi spetta
AZIENDE
Alle aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate negli accordi governativi.
LAVORATORI
A tutti i lavoratori subordinati compresi i lavoranti a domicilio (msg n. 001908 del 20/1/2010), apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione: dopo aver esaurito gli interventi ordinari (indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi) previsti in caso di sospensione del rapporto di lavoro e in presenza di intervento integrativo degli Enti Bilaterali.
REQUISITI
Anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giorni alla data della richiesta della CIG in deroga. Per il calcolo dell'anzianità sono altresì comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:
• non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni il lavoratore operi in regime di monocommittenza
• il reddito conseguito sia superiore a € 5.000, anche se relativo a più di un anno solare, purché sia conseguito nelle mensilità
• computabili per l’anzianità aziendale.
Aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.
Il datore di lavoro deve raccogliere e conservare i modelli DID di dichiarazione di immediata disponibilità (cod. SR105) compilati dai lavoratori.

Fonte: INPS