Scheda Mobilità
La Mobilità
BENEFICIARI
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
• licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
• in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
• che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
• imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
• imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
• cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
• imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
• aziende in regime transitorio:
• aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
• agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
• imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.
QUANDO SPETTA
In caso di licenziamento per:
• esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
• riduzione di personale;
• trasformazione dell'attività aziendale;
• ristrutturazione dell'azienda;
• cessazione di attività aziendale
LA DOMANDA
La domanda di indennità di mobilità ordinaria può essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento:
QUANTO SPETTA
- Fino a 40 anni (non compiuti) - Aziende NON del Mezzogiorno: 12 mesi, Aziende del Mezzogiorno:
24 mesi
- Da 40 a 50 anni (non compiuti) - Aziende NON del Mezzogiorno 24 mesi, Aziende del Mezzogiorno: 36 mesi
- Oltre 50 anni - Aziende NON del Mezzogiorno: 36 mesi, Aziende del Mezzogiorno: 48 mesi.
Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.8%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro. Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
PER QUANTO SPETTA
L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.
L' indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento.
Fonte: INPS