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Reinserimento Dirigenti d’Impresa

 

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

Sulla base delle direttive del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l’impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l’agenzia per l’impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L’erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

Nell’ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l’impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie e in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale.

All’onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

II ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente articolo

Sono destinatari della misura i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato e che abbiano acquisito una significativa professionalità con qualifica di dirigente in pregresse esperienze lavorative ( si noti che la normativa di cui all’art. 20 della Legge n. 266/97 non riguarda i Quadri o i Funzionari, istituiti dalla Legge n. 190/85, che rientrano nella normativa generale che è quella del personale Impiegatizio).

I dirigenti non devono aver avuto rapporti di lavoro subordinato con l’azienda (o con altre aziende appartenenti allo stesso Gruppo) che ha intenzione di assumerli, nei 6 mesi precedenti la data del Provvedimento Dirigenziale.

E’ indispensabile, per l’ottenimento dei benefici di cui all'art. 20 della Legge 266/97, che i dirigenti privi di occupazione siano inseriti nella Banca dati tenuta dall’ARLAS.

La maturazione della qualifica di dirigente precedentemente acquisita sarà riscontrabile o dai versamenti contributivi, computati dall&rsqio;Ente Previdenziale ed effettuati dal dirigente ai fini del diritto alla pensione o da apposita dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro attestante la data di iscrizione del dirigente all’Ente, il suo codice personale e quello dell’Azienda.

Per concorrere ai benefici previsti dalla Legge n. 266/97 i dirigenti interessati devono inviare il proprio curriculum al Responsabile del Progetto, Dr.Michele Epistolato, indirizzo mail m.epistolato@arlas.campania.it, per l’iscrizione nella banca dati.

Inoltre, fornendo la propria e-mail, si può essere informati riguardo a eventuali novità ed iniziative ulteriori concernenti le tematiche relative ai dirigenti.

LE IMPRESE

L’Azienda (e/o i Consorzi fra le stesse costituiti) che possono usufruire della presente iniziativa, sono le piccole e medie imprese di qualsiasi settore,con meno di 250 dipendenti (massimo 249).

Le Imprese devono accedere anch’esse alla procedura informatica e compilare un’apposita scheda informatizzata.
La definizione di piccola e media impresa è contenuta nel Decreto Ministero Industria 18 settembre 1997 (G.U. 1 ottobre 1997 n. 229) che ha recepito la raccomandazione 3 aprile 1996 della Commissione Comunitaria (G.U.C.E.E. 30 aprile 1996 n. 107)

I parametri di classificazione sono i seguenti:

MEDIA IMPRESA
numero di dipendenti inferiore a 250
fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro requisito dell’indipendenza (il capitale dell’Impresa o i diritti di voto non devono essere detenuti per una quota pari o superiore a un quarto da una o più imprese che non rientrino nei precedenti parametri, fatta eccezione per le Società finanziarie pubbliche, a capitale di rischio e gli investitori istituzionali, purchè gli stessi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto)

PICCOLA IMPRESA
numero di dipendenti inferiore a 50
fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro o un totale bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro
requisito dell’indipendenza

PMI COMMERCIALI E DI SERVIZI

Per le piccole e medie imprese commerciali e di servizi, successivi decreti (D.M. 27 ottobre 1997 e 23 dicembre 1997) hanno fissato limiti dimensionali più restrittivi ai fini delle agevolazioni previste dalle leggi n. 488/1992 (aree depresse), n. 317/1991 (innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese), n. 215/1992 (imprenditoria femminile), n. 46/1982 (innovazione tecnologica), n. 49/1985 (Legge Marcora), n. 341/1995 (incentivi automatici) e n. 221/1990 (bacini minerari in crisi).

MEDIA IMPRESA
numero di dipendenti inferiore a 95
fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro
requisito dell’indipendenza

PICCOLA IMPRESA
numero dei dipendenti inferiore a 20
fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro
requisito dell’indipendenza

PROCEDURA DA SEGUIRE PER OTTENERE I BENEFICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L. 266/1997

Il dirigente privo di occupazione deve accedere alla procedura informatica predisposta dall’ARLAS, compilando il modulo on line e sempre mediante procedura telematica, trasmettere il proprio curriculum in formato europeo, attivando in tal modo l’immissione dei suoi dati nella Banca dati appositamente costituita.

Come accennato sopra, il sistema provvederà al rilascio di una ricevuta con un numero di codice attestante l’avvenuta registrazione nella Banca Dati. Poichè tale iscrizione è condizione essenziale per ottenere i benefici di cui all’art. 20 della Legge n. 266/97 si suggerisce che tale iscrizione venga effettuata al momento in cui il Dirigente cessa di essere occupato.

La cancellazione dell’iscrizione dalla Banca Dati avviene nel momento della segnalata assunzione del Dirigente da parte dell’Impresa e comunque nel momento in cui si venga a conoscenza della collocazione del Dirigente stesso.

L’Azienda che intende effettuare una preselezione ai fini di assumere un dirigente iscritto nella Banca dati dei dirigenti privi di occupazione dovrà contattare l’ARLAS per definire i modi e i tempi di tale preselezione. La comunicazione d’assunzione avviene tramite lettera raccomandata.

A tale lettera andranno allegate Scheda Informativa Azienda e Scheda Informativa Dirigente opportunamente aggiornate.

Successivamente l’Azienda dovrà curare il rapido perfezionamento della pratica di assunzione nei confronti del Dirigente e degli Istituti previdenziali secondo la normativa vigente.

 

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